ERREDUE, REPLICA DI MASSIMO BRACCINI (FIOM-CGIL) AL FONDATORE E PRESIDENTE ENRICO D’ANGELO

ERREDUE, REPLICA DI MASSIMO BRACCINI (FIOM-CGIL) AL FONDATORE E PRESIDENTE ENRICO D’ANGELO

Ho letto con attenzione l’intervento del Presidente di ErreDue pubblicato sulla stampa.

La domanda posta dal Presidente – se possa esistere vera rappresentanza in presenza di una partecipazione limitata – merita una risposta seria, perché riguarda un tema fondamentale: il valore della rappresentanza dei lavoratori e il rispetto delle regole che la disciplinano.

La partecipazione è certamente un elemento essenziale della democrazia. Proprio per questo, nel mondo del lavoro esistono regole condivise che garantiscono a tutte le lavoratrici e a tutti i lavoratori la possibilità di eleggere i propri rappresentanti. Nel settore metalmeccanico tali regole non sono stabilite unilateralmente da una delle parti, ma fanno parte del sistema contrattuale nazionale. Il CCNL Metalmeccanici Industria richiama infatti gli accordi che disciplinano la costituzione e il funzionamento delle Rappresentanze Sindacali Unitarie, compreso l’Accordo del 5 luglio 2017 sulle modalità di elezione delle RSU.

Gli Accordi prevedono espressamente che, in caso di seconda convocazione, le elezioni siano valide indipendentemente dal numero dei votanti. Non si tratta quindi di una scelta della FIOM, né di un meccanismo introdotto per favorire qualcuno: è una regola sottoscritta dalle parti sociali per evitare che il diritto alla rappresentanza possa essere impedito dalla mancata partecipazione alla prima consultazione. Il tema, pertanto, non può essere ridotto al semplice conteggio dei voti. La procedura elettorale si è svolta in un contesto che avrebbe richiesto maggiore attenzione e rispetto del ruolo della Commissione elettorale e della libertà di partecipazione dei lavoratori.

Nel corso della procedura si sono verificati alcuni fatti oggettivi che meritano di essere ricordati: un componente della Commissione elettorale, dopo la prima consultazione, è stato interessato da un cambio di reparto disposto dall’azienda e, successivamente, ha cessato il proprio rapporto di lavoro; tale circostanza ha inciso sulla composizione originaria della Commissione elettorale.

Inoltre, un candidato ha ritirato la propria candidatura nella giornata della seconda votazione. Inoltre, alla nostra organizzazione sono state rappresentate da alcuni lavoratori situazioni che hanno generato un clima non pienamente favorevole alla partecipazione. Non intendiamo trasformare tali elementi in accuse che dovranno eventualmente essere valutate nelle sedi competenti, ma riteniamo doveroso ricordare che la partecipazione dei lavoratori deve essere favorita e tutelata, non messa in discussione.

Nonostante tutto ciò, lavoratrici e lavoratori hanno esercitato un diritto previsto dalle regole contrattuali. La RSU eletta rappresenta tutti i dipendenti, non soltanto coloro che hanno partecipato al voto, e merita il pieno riconoscimento del proprio ruolo.

Un capitolo particolare riguarda la questione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza. Su questo tema la FIOM ha già risposto alle comunicazioni inviate dall’azienda, chiarendo il quadro normativo e contrattuale applicabile. In presenza della RSU, il RLS viene individuato nell’ambito della rappresentanza dei lavoratori secondo le procedure previste dagli accordi collettivi. Il RLS non è una figura scelta dall’azienda né un interlocutore individuato sulla base della maggiore o minore gradibilità da parte datoriale.

È un rappresentante dei lavoratori, con una funzione precisa in materia di salute e sicurezza, e deve poter svolgere il proprio incarico con autonomia. L’insistenza dell’azienda nel mettere in discussione tale principio, dopo la costituzione della nuova rappresentanza sindacale, evidenzia una non corretta interpretazione del sistema di relazioni industriali previsto dal contratto collettivo.

Sarebbe pertanto auspicabile una maggiore conoscenza degli strumenti contrattuali applicabili. Il CCNL Metalmeccanici Industria disciplina infatti non soltanto gli aspetti economici, ma anche il sistema delle relazioni sindacali, della rappresentanza e della partecipazione dei lavoratori.

Lo stesso CCNL, all’articolo 6 della Sezione Terza dedicata al sistema contrattuale, richiama l’importanza della diffusione del contratto collettivo ai lavoratori, perché la conoscenza delle regole contrattuali è il presupposto indispensabile per l’esercizio consapevole dei propri diritti. I diritti dei lavoratori non possono dipendere esclusivamente dagli strumenti decisi unilateralmente dall’impresa, per quanto possano essere apprezzabili alcune iniziative aziendali.

Welfare, premi e altre forme di riconoscimento aziendale non sostituiscono il ruolo della contrattazione collettiva e della rappresentanza. A questo proposito, ricordiamo che in ErreDue non risulta attualmente presente un contratto aziendale di secondo livello, cioè quello strumento attraverso il quale azienda e lavoratori possono confrontarsi e costruire insieme soluzioni condivise su temi quali organizzazione del lavoro, salario, welfare e partecipazione.

La FIOM non è entrata in ErreDue per creare contrapposizioni. Ha esercitato un diritto riconosciuto dalla legge e dalla contrattazione collettiva, con l’obiettivo di dare voce alle lavoratrici e ai lavoratori. La nostra disponibilità al confronto non è mai venuta meno e non verrà meno. Ma il confronto può essere autentico solo se parte dal riconoscimento reciproco dei ruoli. La RSU non è un organismo concesso dall’azienda, né una presenza da accettare soltanto quando risulta gradita.

È la rappresentanza dei lavoratori prevista dalle regole condivise dalle parti sociali. Se davvero si vuole aprire una riflessione sulla partecipazione, il primo passo è riconoscere pienamente chi quella partecipazione l’ha esercitata e rispettare gli strumenti democratici previsti dal sistema contrattuale.

Massimo Braccini (Segretario Generale FIOM CGIL Livorno) 

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.