Il punto sulla Naspi per gli stagionali

turismo_LavoroStagionaleIn data 15 dicembre 2016 l’INPS ha emanato la circolare n. 224 che, tra gli altri aspetti, produce, al punto 4, chiarimenti rispetto alle misure di tutela introdotte dal D.lgs n.185/2016 e rivolte alla platea dei lavoratori stagionali “ciclici”. Tra questi, coloro i quali saranno in possesso dei requisiti previsti, potranno ottenere un mese in più di indennità Naspi (cioè usufruire di un massimo di copertura di 4 mesi) per gli eventi di disoccupazione intervenuti nel periodo 1 gennaio 2016 – 31 dicembre 2016.
Siamo di fronte quindi ad una ulteriore forma di tutela temporanea e, come già più volte dichiarato dalla Filcams, ampiamente inadeguata a rispondere alle legittime esigenze di sostegno al reddito di questi lavoratori.
La circolare segue in maniera pedissequa quanto già previsto dal decreto correttivo del jobs act, esplicitando le condizioni di accesso dei lavoratori potenzialmente interessati dall’intervento:
è necessario che il lavoratore stagionale all’atto della assunzione sia stato inquadrato con i corretti codici uniemens (T G S). Purtroppo negli ultimi anni non sono mancati errori in tal senso da parte dei datori di lavoro che hanno pregiudicato per diversi addetti l’accesso a questo diritto.
Questa anomalia ci ha portato ad intraprendere un’azione di sensibilizzazione delle nostre controparti che è sfociata in una importante dichiarazione a verbale in materia sottoscritta nell’ultimo rinnovo del CCNL Industria Turistica.
I destinatari sono coloro i quali avranno prestato la loro opera nelle imprese del settore produttivo del turismo e degli stabilimenti termali strettamente riconducibili ai codici ateco indicati dalla circolare al punto 4.1, ossia esclusivamente coloro che saranno stati dipendenti di: alberghi, villaggi turistici, ostelli della gioventù, rifugi di montagna, colonie marine e montane, affittacamere, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence, campeggi e aree attrezzate per camper e roulotte, ristorazione con somministrazione, ristorazione ambulante, ristorazione su treni e navi, bar, pub, birrerie, caffetterie, enoteche, stabilimenti balneari, marittimi, lacuali e fluviali, gelaterie e pasticcerie, gelaterie e pasticcerie ambulanti, agenzie di viaggio e tour operator, attività di guide, aziende di accompagnatori turistici e di guide alpine, ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto e stabilimenti termali.
Restano pertanto ancora una volta esclusi i dipendenti dei parchi divertimento e tutti quelli degli esercizi commerciali che operano nelle località turistiche, nonostante queste attività soggiacciano giocoforza alla stagionalità della domanda.
Requisito per l’accesso alla prestazione Naspi avere almeno 13 settimane di contribuzione nei 4 anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione e aver lavorato almeno 30 giorni di lavoro effettivo, anche non continuativi, nei 12 mesi precedenti l’evento di disoccupazione (requisito generale di accesso alla Naspi).
Ai fini del calcolo della durata della prestazione Naspi, bisogna in prima battuta applicare il criterio generale, cioè il 50% della durata della contribuzione versata (non ancora utilizzato ai fini di una prestazione).
Successivamente si deve calcolare la durata computando anche i periodi contributivi presenti nel quadriennio di osservazione che hanno già dato luogo ad erogazione di prestazioni di disoccupazione ad eccezione di prestazioni di mini-ASpI e NASpI.
La durata della prestazione viene aumentata di un mese, fino a una durata massima di 4 mesi, a condizione che la differenza tra le 2 durate così calcolate non sia inferiore a 12 settimane.
La durata della Naspi viene quindi incrementata fino ad un mese ai lavoratori che hanno fruito nel quadriennio precedente, di una prestazione di disoccupazione ordinaria, requisiti ridotti, Aspi e mini-aspi 2012.
Non sono invece utili i contributi che hanno generato una prestazione di Naspi e mini – Aspi per i quali è previsto il principio secondo cui la contribuzione che ha già dato diritto ad una prestazione non è più utilizzabile.
L’unica eccezione è la mini-aspi 2012 che ha rappresentato la prestazione transitoria, di passaggio dal meccanismo dei requisiti ridotti a quella della mini-aspi a regime nel 2013.
Per le domande già inoltrate e i pagamenti già in corso i ricalcoli dovrebbero avvenire in automatico da parte dell’ INPS al naturale esaurirsi dei periodi di indennità inizialmente previsti.

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