Modello 730

Dal 1993 è stato introdotto, come tipo di dichiarazione dei redditi, oltre al modello Unico, anche il modello 730, che si inserisce nel quadro dell’assistenza fiscale.

L’assistenza fiscale è il sistema che consente al contribuenti di semplificare i propri adempimenti fiscali rivolgendosi ad un CAAF per l’elaborazione del modello 730.

Il 730 è il modello per la dichiarazione dei redditi “preferito” dai contribuenti italiani (dipendenti e pensionati), perché richiede una compilazione semplificata ed è l’unico che garantisce il conguaglio fiscale direttamente nella busta paga o sul rateo della pensione.

Quando e come si può utilizzare il modello 730

  • può essere utilizzato da lavoratori dipendenti, pensionati, collaboratori coordinati e continuativi o a progetto che abbiano un sostituto d’imposta almeno nei mesi di giugno e luglio dell’anno di presentazione della dichiarazione;
  • deve essere presentato ad un CAAF o ad un professionista abilitato, questi hanno l’obbligo del visto di conformità;
  • i redditi che si possono dichiarare sono:
    • redditi di lavoro dipendente e/o assimilati
    • redditi fondiari
    • redditi di capitale
    • redditi di lavoro autonomo per i quali non è richiesta la partita IVA
    • alcuni redditi “diversi”
    • alcuni redditi a tassazione separata
  • può essere presentato in forma congiunta dai coniugi. In questo caso il coniuge dichiarante può non avere un sostituto d’imposta: il conguaglio verrà effettuato dal sostituto del dichiarante;
  • può essere presentato per conto di persone incapaci, compresi i minori, se per questi ricorrono le condizioni sopra indicate.

Chi non può utilizzare il modello 730:

Non possono utilizzare il modello 730 e devono presentare Modello Unico i contribuenti che:

  • nell’anno d’imposta hanno posseduto redditi d’impresa, anche in forma di partecipazione o redditi di lavoro autonomo;
  • devono presentare anche una delle seguenti dichiarazioni: IVA, Irap, sostituti d’imposta Modelli 770 semplificato e ordinario;
  • non sono residenti in Italia nell’anno di presentazione della dichiarazione e in quello precedente;
  • devono presentare la dichiarazione per conto di contribuenti deceduti;
  • nell’anno di presentazione della dichiarazione percepiscono redditi di lavoro dipendente erogati esclusivamente da datori di lavoro non obbligati ad effettuare le ritenute d’acconto.

Il modello 730 può essere:

  • in assistenza: il contribuente si avvale del CAAF o di una società ad esso convenzionata per la compilazione del modello in ogni sua parte. In questo caso il servizio sarà a pagamento.
  • Autocompilato: il contribuente provvede ad esporre tutti i dati personali e reddituali negli appositi quadri. In questo caso il servizio sarà gratuito.

In entrambi i casi, il contribuente deve esibire ai CAAF tutta la documentazione a corredo della dichiarazione. Il CAAF ha l’obbligo di apporre su tale documentazione il visto di conformità.

Il CAAF elabora il mod. 730 e provvede a:

  • effettuare i calcoli delle imposte;
  • comunicare al sostituto d’imposta il risultato contabile della dichiarazione. Il sostituto provvede poi a trattenere o rimborsare le imposte, nella busta paga o pensione del contribuente, di competenza del mese di luglio (agosto/settembre per i pensionati);
  • presentare la dichiarazione in via telematica al Ministero delle Finanze.

Se il contribuente che ha presentato il modello 730 si accorge di errori o dimenticanze che modificano il risultato contabile determinando un maggior credito, un minor debito ovvero la modifica di dati che non cambia il risultato contabile, ha la possibilità di rimediare presentando un modello 730 integrativo.