Accordo con la Regione: Da settembre Stop agli stage truffa

tirociniCon l’accordo tra Regione, Sindacati e Imprese, siglato il 29 aprile scorso, la Toscana è la prima Regione a regolamentare l’uso dei tirocini attraverso la Carta dei Tirocini e degli Stage di qualità. Il tirocinio facilita il contatto diretto con il mondo produttivo e le imprese, permette al tirocinante di acquisire un’esperienza e arricchire il proprio curriculum, favorisce la possibile costituzione di un rapporto di lavoro con l’azienda ospitante, prevede un periodo di formazione professionale e di orientamento al lavoro. L’accordo sottoscritto tra Sindacato, Regione, Categorie economiche, va nella direzione di porre un freno agli abusi e allo sfruttamento dei giovani tirocinanti restituendo il senso formativo che questo strumento dovrebbe avere. D’ora in avanti, presto anche grazie alla legge regionale che sarà varata, le imprese che vorranno utilizzare un tirocinante dovranno attenersi a questi criteri. Questa carta che è parte integrante dell’intesa è un vademecum per i tuoi diritti. Sono esclusi dall’accordo gli stage/tirocini curriculari promossi da Università, Istituzioni scolastiche, Centri di formazione professionale e i periodi di pratica professionale. Sono invece inclusi i tirocini soggetti all’obbligo di   comunicazione ai Centri per l’impiego.

Modalità di applicazione

•         ll tirocinio non può essere utilizzato per attività per le quali non sia necessario un periodo formativo.

•         I tirocinanti non possono sostituire i contratti a termine nei periodi di picco delle attività e non possono essere utilizzati per sostituire il personale dell’azienda nei periodi di malattia, maternità o ferie, né per ricoprire ruoli necessari all’organizzazione aziendale.

•         I tirocinanti non possono essere utilizzati per funzioni che non rispettino gli obiettivi formativi del tirocinio stesso.

•         L’impresa ospitante non può realizzare più di un tirocinio con il medesimo tirocinante.

L’impresa ospitante deve essere in regola con la normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, con la normativa sul collocamenti,  non avere effettuato licenziamenti, salvo per giusta causa e fatti salvi specifici accordi sindacali con le organizzazioni provinciali più rappresentative nei 24 mesi precedenti l’attivazione del tirocinio, e/o non avere procedure di CIG straordinaria o in deroga in corso per  attività equivalenti a quelle del tirocinio;

•         Il numero di tirocini attivati annualmente deve essere proporzionato alle dimensioni dell’azienda ospitante:

– per le aziende senza dipendenti a tempo indeterminato non è consentita l’attivazione di tirocinio;

– per le aziende fino a 6 dipendenti a tempo indeterminato è consentito 1 tirocinante;

– tra i 7 e i 19 dipendenti a tempo indeterminato sono ammessi 2 tirocinanti;

– per le aziende dai 20 dipendenti e oltre: un massimo di tirocini non superiore al 10% del personale dipendente a tempo indeterminato.

I soci lavoratori sono considerati dipendenti a tempo indeterminato.

Tutor

Il soggetto promotore nomina un tutor responsabile delle attività didattiche e della convenzione. L’azienda ospitante per ogni tirocinante nomina un tutor che è responsabile del piano formativo, dell’inserimento e affiancamento sul luogo di lavoro.

Garanzie assicurative e obblighi di comunicazione

Assicurazione INAIL e polizza assicurativa verso terzi. Obbligo per il promotore di comunicare l’attivazione del tirocinio al Centro per l’impiego.

Crediti formativi

Le competenze acquisite nello svolgimento del tirocinio sono registrate nel libretto formativo.

Monitoraggio

E’ previsto un monitoraggio delle attività svolte durante il tirocinio e degli inserimenti lavorativi successivi all’esperienza formativa.

Soggetti promotori

Centri per l’impiego, Enti Bilaterali, Associazioni sindacali, Datori di lavoro e di lavoratori, soggetti privati non aventi scopo di lucro accreditati ai sensi della vigente normativa regionale, Università.

Modalità di attivazione

Con una convenzione tra il soggetto promotore e il soggetto ospitante secondo uno schema approvato con delibera della Giunta Regionale.

Durata

Fino a 6 mesi in rapporto a mansioni svolte e progetto formativo.Non inferiore ad un mese per i profili più elementari, e fino a 12 mesi per i profili più elevati. Tale durata può essere elevata fino ad un massimo di 24 mesi per i tirocinanti appartenenti alle categorie protette.

Trattamento economico

Borsa di studio di € 400 mensili a titolo di rimborso spese, se prevista dalla convenzione. Se il tirocinante è inoccupato o disoccupato di età tra 18 – 30 anni la metà dell’importo pari ad € 200 mensili, su richiesta del soggetto ospitante, è a carico della Regione. Per i tirocinanti appartenenti alle categorie protette tutto l’importo della borsa è a carico della Regione Toscana.

Incentivi

L’Azienda che, concluso il tirocinio, assuma a tempo indeterminato il tirocinante riceverà dalla Regione € 8.000   che diventeranno € 10.000 per le categorie protette.

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